PROFONDA DELUSIONE ED ENERGICA RIPROVAZIONE
Al Presidente della Commissione Europea
al Commissario Europeo all'Ambiente
al Commissario Europeo alle Imprese e all'Industria
al Commissario Europeo alla Salute
E per opportuna conoscenza:
alla Direzione generale per le imprese e l'industria della Commissione Europea
a tutti i Servizi e le Direzioni Generali della Commissione Europea competenti in materia di salubrita' delle acque
al Ministro dell'Ambiente
al Ministro della Salute
al Ministro dell'Economia
al Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali
al Ministro dello Sviluppo economico
al Ministro per la Coesione territoriale
al Ministro per gli Affari europei
al Presidente del Consiglio dei Ministri
Oggetto: Profonda delusione ed energica riprovazione per l'elusivo, omissivo ed irresponsabile pronunciamento della Commissione Europea in ordine allo sciagurato schema di decreto interministeriale italiano che se approvato avrebbe consentito di erogare come potabile acqua contaminata da sostanze tossiche e cancerogene; schema di decreto che fortunatamente e' stato respinto dalla risoluzione unanime della XII Commissione Permanente della Camera dei Deputati del Parlamento italiano il 13 dicembre 2012
Egregi signori della Commissione Europea,
abbiamo ricevuto - e ve ne ringraziamo - le vostre lettere in risposta alle nostre ed altrui Osservazioni avverso lo scellerato schema di decreto interministeriale italiano che se approvato avrebbe consentito di erogare come potabile acqua contaminata da sostanze tossiche e cancerogene (lo schema notificato alla Commissione Europea con notification number 2012/0534/I - C50A, title "schema di decreto interministeriale per l'introduzione nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, del parametro microcistina - LR e relativo valore di parametro").
Tuttavia, e lo scriviamo con profondo dispiacere, quelle vostre risposte sono del tutto inaccettabili, in quanto palesemente elusive ed omissive.
E valga il vero.
1. Vi avevamo segnalato che quello schema di decreto, consentendo di erogare come potabili acque inquinate da sostanze tossiche e cancerogene, confliggeva con il diritto alla salute.
Elusive ed omissive in merito sono state le vostre gentili missive.
2. Vi avevamo segnalato che quello schema di decreto violava fondamentali impegni, accordi e regolamenti europei per il corretto svolgimento delle attivita' economiche, del commercio e della concorrenza e per la tutela di produttori e consumatori.
Elusive ed omissive in merito sono state le vostre gentili missive.
3. Vi avevamo segnalato che quello schema di decreto era in flagrante contrasto con espliciti impegni dell'Unione Europea, come ad esempio il rispetto del Principio di precauzione.
Elusive ed omissive in merito sono state le vostre gentili missive.
4. Vi avevamo segnalato che una risoluzione votata all'unanimita' dalla XII Commissione Permanente della Camera dei Deputati del Parlamento italiano il 13 dicembre 2012 al termine di una rigorosa disamina della questione concludeva in modo inequivocabile (citiamo testualmente): "impegna il Governo... a revocare lo schema di decreto interministeriale citato, tenendo conto che esso si configura in conflitto con la normativa italiana e in contrasto con l'evidenza scientifica e la deontologia medica, ecologica e bioetica, oltre che con l'ortoprassi amministrativa e gestionale".
Addirittura non una parola in merito abbiamo trovato nelle vostre gentili missive.
E fermiamoci qui.
Il fatto drammatico ed inquietante e' che eludendo ed omettendo di considerare gli inconfutabili motivi ostativi a quello scandaloso schema di decreto, avete addirittura espresso ad esso un sostanziale avallo. E l'esito effettuale del vostro sciagurato pronunciamento avrebbe potuto essere disastroso se opportunamente non fosse intervenuta la ricordata risoluzione unanime della XII Commissione Parlamentare italiana.
Fortunatamente, infatti, la citata risoluzione dell'organo parlamentare italiano basta ed avanza a impedire l'ulteriore prosieguo dell'iter di quello scellerato schema di decreto. Ma certo il vostro contegno e' stato in questa circostanza a dir poco elusivo, omissivo, e del tutto inammissibile.
Riservandoci quindi - qualora se ne desse la necessita' - ogni ulteriore opportuno intervento, vi esprimiamo la nostra profonda delusione ed energica riprovazione per il vostro inaccettabile operato.
Alleghiamo alla presente per l'ennesima volta:
Allegato 1. Centro di ricerca per la pace e i diritti umani: Dieci osservazioni per il rigetto dello schema di decreto interministeriale avvelenatore (11 dicembre 2012);
Allegato 2. Centro di ricerca per la pace e i diritti umani: Al Responsabile per la Direttiva 98/34 della Commissione Europea. Comunicazione urgente e diffida (14 dicembre 2012);
Allegato 3. Testo integrale della Risoluzione deliberata all'unanimita' dalla XII Commissione permanente "Affari sociali" della Camera dei Deputati nella seduta del 13 dicembre 2012.
Vogliate gradire distinti saluti,
Il "Centro di ricerca per la pace e i diritti umani" di Viterbo
Viterbo, 13 marzo 2013
Mittente: "Centro di ricerca per la pace e i diritti umani" di Viterbo, strada S. Barbara 9/E, 01100 Viterbo, e-mail: nbawac@tin.it e centropacevt@gmail.com , web: http://lists.peacelink.it/nonviolenza/
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Allegato 1. Centro di ricerca per la pace e i diritti umani: Dieci osservazioni per il rigetto dello schema di decreto interministeriale avvelenatore (11 dicembre 2012)
Oggetto: Osservazioni del "Centro di ricerca per la pace e i diritti umani" di Viterbo allo schema di decreto interministeriale che propone l'introduzione di alcune modifiche al Decreto Legislativo 31/2001 relativamente ai requisiti di potabilita' (notification number 2012/0534/I - C50A, title "Schema di decreto interministeriale per l'introduzione, nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, del parametro "Microcistina-LR" e relativo valore di parametro"), affinche' esso sia rigettato per manifesta illegalita', irregolarita', irricevibilita'.
1. Premessa e fini
Venuti a conoscenza dello schema di decreto interministeriale in oggetto, con le presenti Osservazioni se ne richiede il rigetto da parte della Commissione Europea - ovvero la revoca da parte degli stessi Ministeri della Salute e dell'Ambiente proponenti - in considerazione della manifesta illegalita', irregolarita' ed irricevibilita' del medesimo.
2. Osservazioni
2.1. Osservazione prima: lo schema di decreto interministeriale in oggetto va rigettato in quanto consentirebbe di erogare come potabile acqua contaminata da sostanze tossiche e cancerogene.
2.2. Osservazione seconda: lo schema di decreto interministeriale in oggetto va rigettato in quanto viola la vigente normativa che non ammette di erogare come potabile acqua contaminata da sostanze tossiche e cancerogene.
2.3. Osservazione terza: lo schema di decreto interministeriale in oggetto va rigettato in quanto da' luogo ad una turbativa nella regolazione della concorrenza e danneggia diritti soggettivi e legittimi interessi sia di imprese ed industrie del settore agricolo ed alimentare, sia dei consumatori dei loro prodotti.
2.4. Osservazione quarta: lo schema di decreto interministeriale in oggetto va rigettato in quanto e' in contrasto e sabota gli Obiettivi europei di qualita' delle acque per il 2015.
2.5. Osservazione quinta: lo schema di decreto interministeriale in oggetto va rigettato in quanto si fonda su premesse ed e' accompagnato da dichiarazioni inammissibili, menzognere e mistificatrici.
2.6. Osservazione sesta: lo schema di decreto interministeriale in oggetto va rigettato in quanto manifestamente carente di documentazione e verifiche preliminari indispensabili.
2.7. Osservazione settima: lo schema di decreto interministeriale in oggetto va rigettato in quanto frutto di una metodologia e di una procedura irrituali e viziati da flagranti e molteplici errori, irregolarita' e falsificazioni.
2.8. Osservazione ottava: lo schema di decreto interministeriale in oggetto va rigettato in quanto in contrasto con fondamentali principi e norme della Costituzione della Repubblica Italiana.
2.9. Osservazione nona: lo schema di decreto interministeriale in oggetto va rigettato in quanto confligge col Principio di precauzione.
2.10. Osservazione decima: infine e riassuntivamente, lo schema di decreto interministeriale in oggetto va rigettato in quanto avrebbe effettuali esiti gravemente patogeni, ovvero di grave nocumento per la salute e la qualita' della vita di milioni di esseri umani.
3. Conclusioni
Per tutto quanto precede lo schema di decreto interministeriale in oggetto va rigettato per manifesta illegalita', irregolarita', irricevibilita'.
4. Diffida e riserva
La presente vale altresi' come diffida; ci si riserva di adire tutte le vie legali qualora taluno dei soggetti variamente coinvolti in qualunque forma e in qualunque sede perseverasse nella commissione di un flagrante reato.
In attesa di un sollecito riscontro, e restando a disposizione per ogni ulteriore interlocuzione, vogliate gradire i migliori saluti ed i migliori auguri di buon lavoro.
Peppe Sini, a nome e per conto del "Centro di ricerca per la pace e i diritti umani" di Viterbo
Viterbo, 11 dicembre 2012
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Allegato 2. Centro di ricerca per la pace e i diritti umani: Al Responsabile per la Direttiva 98/34 della Commissione Europea. Comunicazione urgente e diffida (14 dicembre 2012)
Oggetto: Comunicazione della Risoluzione deliberata all'unanimita' dalla XII Commissione "Affari sociali" della Camera dei Deputati nella seduta del 13 dicembre 2012, da cui consegue a fortiori il dovere di rigetto dello schema di decreto interministeriale da parte della Commissione Europea. Conseguente reiterazione della richiesta di rigetto dello schema di decreto, e relativa diffida.
Egregio Responsabile per la Direttiva 98/34 della Commissione Europea,
gentili signori Commissari, Ministri, Presidenti,
vi comunico che in data 13 dicembre 2012 con voto unanime la XII Commissione "Affari sociali" della Camera dei Deputati del Parlamento Italiano ha deliberato che il Governo revochi lo schema di decreto interministeriale a suo tempo inviato e attualmente ancora all'attenzione della Commissione Europea (notification number 2012/0534/I - C50A, title "Schema di decreto interministeriale per l'introduzione, nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, del parametro Microcistina-LR e relativo valore di parametro").
Il voto unanime della competente Commissione Parlamentare e' effettualmente dirimente in punto di metodo e in punto di diritto: ne discende che il Governo italiano ed i Ministri di esso membri non hanno piu' alcun titolo deontologico ne' alcuna implicita delega funzionale a persistere nella richiesta di assenso preliminare della Commissione Europea a quell'illegale ed inammissibile schema di decreto; anzi hanno ormai l'obbligo politico, etico e metodologico di revocarlo essi stessi, per la revoca essendosi espresso inequivocabilmente con voto unanime un organo parlamentare come la Commissione della Camera dei Deputati competente ad hoc, ed essendo l'Italia uno stato di diritto e una democrazia rappresentativa in cui il potere legislativo e' nelle mani del Parlamento e non dell'Esecutivo.
Peraltro era gia' stato a piu' riprese evidenziato - sia dall'"Associazione italiana medici per l'ambiente - Isde (International Society of Doctors for the Environment - Italia)", sia dal "Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua", sia dal "Centro di ricerca per la pace e i diritti umani" e da altre associazioni che hanno presentato una cospicua mole di Osservazioni, cosi' come da illustri giuristi e scienziati, e da numerosi parlamentari italiani ed europei ed altri rappresentanti istituzionali ancora - che quello schema di decreto e' palesemente illegale ed inammissibile in quanto se approvato consentirebbe di erogare come potabile acqua contaminata da sostanze tossiche e cancerogene.
L'autorevole ed unanime pronunciamento della Commissione parlamentare, fondato su una documentazione esauriente ed incontrovertibile riassunta nella dettagliata premessa illustrativa ed argomentativa della Risoluzione medesima (che in calce integralmente si trascrive e che costituisce parte integrante della presente comunicazione), ha un valore stringente e definitivo.
Ergo quello schema di decreto anche per questo ultimo e dirimente motivo si configura de facto nonche' de jure come atto del tutto inammissibile e pertanto da rigettarsi.
Per tutto quanto precede si chiede quindi l'immediato rigetto del citato schema di decreto interministeriale.
Si allega in calce il testo integrale della Risoluzione deliberata all'unanimita' dalla XII Commissione "Affari sociali" della Camera dei Deputati nella seduta del 13 dicembre 2012.
La presente comunicazione urgente vale anche come diffida, scilicet come invito al rispetto piu' rigoroso delle norme, delle procedure, della deontologia, della verita' effettuale e degli inalienabili diritti della popolazione che quello schema di decreto avrebbe gravemente e scandalosamente leso; atque come preannuncio di iniziative legali in tutte le sedi competenti qualora si verificassero violazioni o omissioni atte a consentire ovvero favoreggiare un'iniziativa flagrantemente illecita ed inammissibile.
Certo dell'immediato recepimento di tale comunicazione, e quindi del conseguente necessario rigetto dello schema di decreto de quo, vogliate gradire distinti saluti ed auguri di buon lavoro.
Peppe Sini, responsabile del "Centro di ricerca per la pace e i diritti umani" di Viterbo
Viterbo, 14 dicembre 2012
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Allegato 3. Testo integrale della Risoluzione deliberata all'unanimita' dalla XII Commissione permanente "Affari sociali" della Camera dei Deputati nella seduta del 13 dicembre 2012
La XII Commissione,
premesso che:
l'Associazione italiana medici per l'ambiente - Isde (International Society of Doctors for the Environment), di cui la dottoressa Antonella Litta e' referente per Viterbo, ha inviato un articolato documento al responsabile per la direttiva 98/34 della Commissione europea, e per conoscenza al commissario europeo all'ambiente, al commissario europeo alla salute, al presidente della Commissione europea; di detto documento sono stati messi a conoscenza anche il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro della salute, i presidenti delle Commissioni "Igiene e sanita'" e "Territorio, ambiente, beni ambientali" del Senato della Repubblica; i presidenti delle Commissioni "Ambiente, territorio e lavori pubblici" e "Affari sociali" della Camera dei deputati; il presidente della Commissione "Ambiente, sanita' pubblica e sicurezza alimentare" del Parlamento europeo;
il citato documento contiene "osservazioni in opposizione allo schema di decreto interministeriale che propone l'introduzione di alcune modifiche al decreto legislativo n. 31 del 2001 relativamente ai requisiti di potabilita' (notification number 2012/0534/I - C50A, title "schema di decreto interministeriale per l'introduzione nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, del parametro microcistina - LR e relativo valore di parametro"), affinche' esso sia rigettato sia per palese illegittimita' in quanto in flagrante conflitto con la vigente normativa europea ed italiana, sia per palese inammissibilita', in quanto in flagrante contrasto con le evidenze scientifiche e le inequivocabili indicazioni dello Iarc, dell'Oms e dell'Usepa, e in altrettanto flagrante violazione del principio di precauzione";
lo schema di decreto in questione, costituito da due articoli, stabilisce che nella tabella presente nell'allegato I, parametri e valori di parametro, parte B, parametri chimici, del decreto legislativo n. 31 del 2001 con cui l'Italia ha recepito nel proprio ordinamento la direttiva 98/83/CE, e' aggiunta una riga concernente la voce microcistina-LR e, nella tabella note, e' aggiunta la nota 12 che fornisce istruzioni relative alla determinazione del contenuto di tale tossina;
lo schema di decreto sembra essere stato indirizzato per verifica alla sola Commissione imprese e industrie dell'Unione europea (nel cui sito internet compare con la relativa scheda), mentre riguarda una classe di sostanze tossiche di diretto impatto e interesse primario sanitario e non industriale, in quanto e' riferito alla totalita' della popolazione nazionale utente di un servizio;
l'approvazione del decreto renderebbe de facto lecita l'erogazione di acque destinate a consumo umano anche in presenza di contaminazione da cianobatteri e loro microcistine, violando l'articolo 32 della Costituzione della Repubblica italiana che "tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita'"; esso si pone peraltro in aperto contrasto con la necessita' di combattere ogni forma di inquinamento e degrado delle acque, anche in considerazione degli obiettivi europei in tema di qualita' delle acque previsti per l'anno 2015;
le indicazioni delle maggiori agenzie internazionali, europee ed italiane di protezione dell'ambiente e della salute evidenziano il pericolo per la salute umana determinato dalla presenza di cianobatteri nelle acque, e cio' anche in considerazione:
a) della complessita' biologica e, in parte ancora sconosciuta, potenzialita' tossica dei cianobatteri;
b) della loro mutevole ed imprevedibile risposta a diverse condizioni climatiche ed ambientali;
c) delle azioni tossiche, epigenetiche, genotossiche ed oncogene di tanti e vari tipi di microcistine da essi prodotte;
d) delle attivita' tossiche e/o cancerogene di svariati elementi contaminanti ed inquinanti le acque, tra cui le microcistine, che possono esplicarsi con molteplici e ancora sconosciuti meccanismi di interazione ed amplificazione indicati come "effetto cocktail", diversi da quello della sola e semplice sommatoria delle loro singole azioni;
sono da tempo documentate le croniche difficolta' del nostro Paese ad assicurare una potabilizzazione efficace, sicura e costante delle acque che presentano queste criticita' e la mancanza di un reale e diffuso sistema di sorveglianza, allarme e gestione di questi fenomeni: valga ad esempio il caso del lago di Vico, affetto da tempo da un gravissimo processo di eutrofizzazione e da sempre piu' frequenti e massicce fioriture del cianobatterio Plankthotrix rubescens, detto anche alga rossa, capace di produrre una microcistina cancerogena, non termolabile e tossica per gli esseri umani, per la flora e la fauna lacustre, classificata dalla Iarc (Agenzia internazionale di ricerca sul cancro) come cancerogeno di classe 2 b;
nella relazione tecnica che costituisce parte integrante e sostanziale delle citate osservazioni, si presentano esaurientemente gli inconfutabili dati, le evidenze scientifiche e la vastissima bibliografia a sostegno delle osservazioni medesime; ne discende, ad avviso dei firmatari del presente atto, che per le ragioni scientifiche esposte lo schema di decreto interministeriale de quo andrebbe ritirato;
ulteriori osservazioni sono formulabili altresi' in ordine al metodo con cui l'atto e' stato predisposto ed avviato nel suo iter procedimentale; ed in tale ambito si evidenzia che: a) a giudizio degli interroganti le proposte di emendamento delle leggi nazionali possono riguardare l'adozione di termini piu' stringenti, in ossequio al principio europeo di prevenzione, non termini piu' laschi; questo schema di decreto ammette invece ed effettualmente favorisce la presenza di una classe di tossici ora non prevista ne' tollerata dalla legge europea e italiana; b) il testo della proposta sembra essere stato indirizzato per verifica alla sola Commissione imprese e industrie dell'Unione europea (nel cui sito internet compare con la relativa scheda), mentre riguarda una classe di sostanze tossiche di diretto impatto ed interesse primario sanitario e non industriale, in quanto riguardante la totalita' della popolazione nazionale utente di un servizio fondamentale per la qualita' della vita, come la fornitura di acqua potabile; c) l'iter seguito si e' quindi fin qui caratterizzato per aver effettualmente sostanzialmente eluso fin dall'origine indispensabili ed adeguati criteri, controlli e procedure; d) dal testo stesso della scheda di presentazione presente nel sito della Commissione imprese e industrie dell'Unione europea peraltro si evince come l'atto sia presentato in modo che appare a dir poco carente e pertanto come esso sia viziato per ragioni tanto di merito quanto di metodo, tanto sostanziali quanto formali; e) vi si legge che "esso non e' una misura sanitaria o fitosanitaria", mentre e' di assoluta evidenza che se approvato esso avrebbe una notevole ed assai negativa rilevanza sanitaria; f) analoga sottolineatura merita l'esplicita ammissione che "L'analisi di impatto non e' disponibile al momento della notifica", e basterebbe questo solo dato a motivare il rigetto dello schema di decreto; g) il decreto, nel suo esito che effettualmente consente e favorisce l'erogazione per consumo umano di acqua contaminata, si pone in aperto contrasto con la necessita' di contrastare ogni forma di inquinamento e degrado delle acque anche in considerazione degli obiettivi europei in tema di qualita' delle acque previsti per l'anno 2015; h) ne discende che non solo per le ragioni giuridiche e scientifiche esposte, ma anche per ragioni di metodo, procedimentali, deontologiche, di congruita' e coerenza, lo schema di decreto interministeriale de quo andrebbe ritirato;
alla luce delle suddette osservazioni si ribadisce che, in relazione allo schema di decreto interministeriale citato, dovrebbe esservi un ripensamento sia in quanto esso appare in flagrante conflitto con la vigente normativa europea ed italiana, sia in quanto risulta in flagrante contrasto con le evidenze scientifiche e in altrettanto flagrante violazione del principio di precauzione;
impegna il Governo:
in ordine alle questioni tematiche poste da una situazione oggettivamente inquietante per la tutela della salute della popolazione ad adottare urgentemente tutte le iniziative necessarie affinche' il decreto legislativo n. 31 del 2001, che ha recepito la direttiva europea 98/83 per quanto riguarda la potabilita' delle acque destinate a consumo umano, non venga modificato con l'introduzione di nuovi valori di parametro per sostanze cancerogene evitabili per le quali, come noto, non esistono soglie di sicurezza;
a revocare lo schema di decreto interministeriale citato, tenendo conto che esso si configura in conflitto con la normativa italiana e in contrasto con l'evidenza scientifica e la deontologia medica, ecologica e bioetica, oltre che con l'ortoprassi amministrativa e gestionale.
Presentatori: Bucchino, Farina Coscioni, Miotto, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.
Approvata all'unanimita' nella seduta del 13 dicembre 2012
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