di Stefano Anastasia (Antigone) e Luigi Manconi (A Buon Diritto)
L'Unità, 11 agosto 2013
Non è vero che il carcere a vita non viene applicato. Lo dimostrano le storie di tanti dei 1.581 ergastolani in Italia. L'abolizione è un obiettivo di civiltà. La principale motivazione giuridica, morale e sociale a favore della permanenza dell'ergastolo è, nel senso comune, che "tanto prima o poi escono tutti". Un argomento di fatto. Peccato che non sia così e che quindi non possa essere speso a difesa della pena senza tempo. Al 31 dicembre dello scorso anno i condannati all'ergastolo nelle carceri italiane erano 1.581, circa quattro volte in più di quanti non fossero vent'anni fa. Ma la vulgata vuole che l'ergastolo nei fatti non si sconti. Sorprende e, se è consentito, addolora che a quel lugubre luogo comune regressivo si riferisca una persona stimabile come il procuratore aggiunto di Palermo Vittorio Teresi, per il quale "la carcerazione a vita non esiste più, o meglio non viene applicata" (il Fatto Quotidiano, 10 agosto 2013). Si sa: c'è sempre la liberazione condizionale, dietro l'angolo, a permettere dopo ventisei anni l'uscita dal carcere degli ergastolani e, dopo ventidue, di coloro ai quali venisse riconosciuto l'ordinario sconto di pena per buona condotta. Questo, sulla carta e nei codici. La nostra personale esperienza ci dice che i dati reali non sono mai stati corrispondenti ai calcoli che alimentano la diceria di un ergastolo ineffettivo e inapplicato. Durante la XIII legislatura, in occasione della discussione del disegno di legge che aboliva il carcere a vita (e che fu approvato dal Senato nel 1997), scoprimmo che non erano pochi gli ergastolani che avevano superato il limite per l'accesso alla liberazione condizionale senza poterne godere. Addirittura uno, Vito De Rosa, si trovava sepolto in un ospedale psichiatrico giudiziario da 47 anni (e ci sarebbe rimasto altri sei, prima di essere graziato per andare a morire in un istituto di cura). Dieci anni dopo, gli ergastolani con più di ventisei anni di pena già scontata si erano addirittura moltiplicati per otto: il 17 settembre 2007 erano 94, di cui solo 29 in regime di semilibertà, gli altri ordinariamente chiusi. 49 di questi ergastolani erano in carcere da più di trent'anni, la pena temporanea massima prevista dal nostro ordinamento. Stanno o non stanno scontando la pena dell'ergastolo, queste persone che - passato il termine per l'accesso alla liberazione condizionale, o addirittura il termine di durata massima delle pene detentive - sono ancora in carcere? O dobbiamo aspettare che muoiano in galera per accertare che stiano scontando la pena a vita? È o no un ergastolano Calogero Diana, quarantuno anni di pena scontata, da diciannove in semilibertà, che non riesce ad accedere alla liberazione condizionale e che tutte le sere - dopo aver assistito malati e disabili di ogni genere nella cooperativa sociale per cui lavora - torna a dormire in carcere? Non è una discussione oziosa, dunque, quella intorno all'abolizione dell'ergastolo: e ciò rende ancora più importante il referendum in materia promosso da Radicali italiani. Soprattutto quando quella discussione sia rimotivata - come è accaduto in Italia - dall'emersione di una nuova figura, "l'ergastolano ostativo" che, a causa dei suoi reati, alla liberazione condizionale non può accedere a meno che non collabori con la giustizia o non dimostri di non poter collaborare in qualche modo. Si stima che circa due terzi degli ergastolani attualmente detenuti nelle carceri italiane (più di 1.500, come si è detto) siano in questa condizione; una condizione sotto osservazione anche da parte della Corte europea dei diritti umani, che contesta la legittimità dell'ergastolo senza possibilità di revisione (e dunque di liberazione del condannato). Nel 1975 Aldo Moro scriveva che "un giudizio negativo, in linea di principio, deve essere dato non soltanto per la pena capitale, che istantaneamente, puntualmente, elimina dal consorzio sociale la figura del reo, ma anche nei confronti della pena perpetua", che contraddice entrambi i principi costituzionali in materia di pena: ossia il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e la sua finalità rieducativa. Se tutto ciò è vero, non basta cavarsela con un giro di parole e inventarsi una realtà che non esiste. Lo disse nel 1974 la Corte costituzionale: l'ergastolo tanto è costituzionalmente legittimo in quanto non si applichi effettivamente. Ecco, allora facciamo questo passo in più e rendiamolo costituzionalmente legittimo vietandone l'applicazione in ogni e qualsiasi caso. |